In tema di controlli di acque reflue vale da tempo il principio secondo il quale non esista strettamente ed obbligatoriamente un'unica tipologia di metodologica di campionamento. Malgrado sia innegabile che valgano le regole base stabilite dall’art. 101, c. 3 in base al quale “tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall’art. 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo”, è altrettanto vero che risulti, quantomeno, difficile identificare la metodologia più appropriata legandola esclusivamente a quelle proposte dal D.lgs 152/2006.