Siamo giunti, se avete avuto la pazienza di leggermi fino a qui, alla disamina della sentenza in oggetto.
Non sono un grande scrittore ed i puristi del “Giallo Mondadori” mi avrebbero già cacciato a suon di calcioni per quanto sto per fare: spoilerare!
Si legge nella sentenza che il “deposito temporaneo prima della raccolta” (art. 183, lett. bb, d.lgs. 152/2006 [seppur indicato nella vecchia articolazione, NDR]), è “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis”.